INPS può agire per l’accertamento dell’irregolarità dell’appalto
INPS può chiedere in via incidentale l’accertamento dell’appalto irregolare.
L’appalto è il contratto con cui una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l’obbligazione di compiere in favore di un’altra un’opera o un servizio verso un corrispettivo in denaro.
La parti del rapporto prendono il nome di appaltatore (il primo) e committente (il soggetto che conferisce l’incarico). Il codice civile disciplina il contratto agli articoli 1655 e seguenti.
Nell’ambito di un contratto di appalto, soprattutto di servizi, vengono spesso utilizzate le prestazioni di lavoratori dipendenti. Può accadere così che lo schema dell’appalto sia simulato e che il sostanziale ed effettivo datore di lavoro sia il committente, che tuttavia si sottrae in questo modo alle obbligazioni nei confronti dei lavoratori.
La natura fraudolenta dell’appalto danneggia e crea pregiudizio anche all’ente previdenziale in relazione alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro fittizio, spesso insolvente.
La normativa lavoristica si premura così di individuare i presupposti dell’appalto genuino.
L’art. 29 del D. Lgs n. 276 del 10 settembre 2003 riprende le previsioni codicistiche per indicare gli indici dell’appalto regolare: l’organizzazione dei mezzi necessari per l’esecuzione dell’appalto e l’assunzione del rischio d’impresa. Il primo comma dell’articolo specifica, tenendo conto della peculiarità degli appalti cosiddetti di servizi, che l’organizzazione dei mezzi “può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto“.
Laddove l’appalto sia irregolare, il comma 3 bis dell’art. 29 consente al lavoratore di agire nei confronti del committente (anzi, dello pseudo committente) per la costituzione del rapporto di lavoro alle sue dirette dipendenze.
Ciò con ogni conseguenza anche in ordine al rapporto contributivo e previdenziale, con le relative pretese da parte di INPS. Cosa accade però se il lavoratore non assume alcuna iniziativa?
Per la Corte di Cassazione, che si è espressa sulla questione con la sentenza n. 25658 del 14 settembre 2023, l’ente previdenziale è legittimato ad agire autonomamente per l’accertamento, anche in via incidentale, della natura fraudolenta del contratto di appalto.
Del resto, è principio consolidato che la pretesa contributiva non è rimessa al singolo ma configura un diritto indisponibile. Di rilievo il passaggio della sentenza in cui si precisa che il presupposto normativo per l’azione dell’INPS è da rinvenirsi non già nella disciplina dell’appalto ma nell’art. 2094 del codice civile (rapporto di lavoro subordinato).