Basta la prova dell’invio della raccomandata per dimostrare la consegna della contestazione: nuova ordinanza della Cassazione
L’ordinanza n. 9427 del 5 aprile 2023 della Cassazione ha stabilito che la prova certa dell’avvenuta consegna della contestazione disciplinare al lavoratore è costituita dalla produzione in giudizio della lettera raccomandata, insieme alla relativa ricevuta di spedizione dall’ufficio postale.
Un lavoratore, nel caso in questione, ha impugnato il licenziamento ottenuto per abuso di permesso ex lege 104. La Cassazione ha rigettato la domanda, ritenendo tempestiva la conoscenza da parte del dipendente della lettera di contestazione. La lettera era stata resa disponibile per il ritiro presso l’ufficio postale dal 28 dicembre 2017, in assenza del destinatario dal proprio domicilio. Il lavoratore, infatti, ha sostenuto di essere venuto a conoscenza della contestazione disciplinare solo il 12 gennaio 2018, dopo l’intimazione del recesso.
L’ordinanza della Cassazione ha confermato che la produzione in giudizio della lettera raccomandata con la relativa ricevuta di spedizione dall’ufficio postale costituisce prova certa della spedizione, anche in mancanza di avviso di ricevimento. Da ciò si presume, sulla base dell’ordinaria regolarità del servizio postale, l’arrivo dell’atto al destinatario e la sua conoscenza, a norma dell’articolo 1335 c.c. Tale presunzione può essere superata solo dalla prova contraria a carico del destinatario. Il ricorso del lavoratore è stato rigettato poiché non è stata dimostrata l’impossibilità di non averne notizia.
Avvocato Ester Cattaneo