Cassazione e previdenza, nuova ordinanza

La Cassazione ha emesso l’ordinanza n. 9249 del 04.04.2023, stabilendo un importante principio di diritto. Secondo la sentenza, quando i requisiti di partecipazione a un piano di previdenza complementare cessano, la posizione individuale accumulata non può essere trasformata in una prestazione previdenziale pignorabile a causa della mancata scelta di riscatto totale o parziale o del mancato passaggio a un altro piano di previdenza complementare. Questo è valido a meno che non esista una norma specifica (che manca nel d.lgs. n. 252 del 2005) che preveda l’azzeramento della posizione individuale accumulata nel frattempo.
Nel caso specifico, una lavoratrice ha opposto un’azione legale contro il pignoramento delle somme accumulate presso la cassa di previdenza aziendale della sua ex datrice di lavoro, a titolo di contribuzione per il trattamento pensionistico complementare. La Corte d’Appello ha accolto la richiesta della lavoratrice, sostenendo che la fine del rapporto di lavoro e la conseguente cessazione dei requisiti di partecipazione alla previdenza complementare non sono sufficienti per rendere aggredibile la posizione individuale accumulata dalla stessa lavoratrice.
La Cassazione, nel confermare la decisione presa in precedenza, ha sottolineato che al momento della cessazione dei requisiti di partecipazione a un piano di previdenza complementare, la posizione individuale accumulata non può essere convertita in una prestazione previdenziale pignorabile solo perché il lavoratore non ha scelto di riscattare parzialmente o totalmente la propria posizione o non è passato a un altro piano di previdenza.
Secondo la Corte di Cassazione, la posizione individuale continua ad accumularsi finché esiste una legittima aspettativa di future prestazioni pensionistiche sulla base della futura carriera lavorativa dell’assicurato. In altre parole, la decisione di non trasferirsi a un altro piano di previdenza complementare o di non riscattare la posizione (liberamente presa) non può azzerare la posizione individuale accumulata dall’assicurato nel frattempo.
Sulla base di questi presupposti, la Corte Suprema ha respinto il ricorso presentato dal datore di lavoro che aveva effettuato il pignoramento.
Avvocato Ester Cattaneo