Cassazione: giusto il licenziamento per scarso rendimento
La Cassazione ha stabilito che il licenziamento per scarso rendimento è considerato un’ipotesi di recesso del datore di lavoro per inadempimento degli obblighi contrattuali del dipendente. Questa decisione è stata presa con l’ordinanza n. 9453 del 06.04.2023 e si pone come specie della risoluzione per inadempimento di cui agli artt. 1453 ss. c.c.
Il fatto affrontato dagli ermellini è quello di un lavoratore che ha presentato un ricorso per contestare il licenziamento. Ricorso che la Corte d’Appello ha respinto ritenendo che il licenziamento fosse giustificato poiché il lavoratore aveva significativamente violato i suoi obblighi contrattuali. Secondo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile, ciò rappresenta un giustificato motivo soggettivo per il licenziamento.
Secondo i Giudici, il datore di lavoro non può limitarsi a dimostrare solo il mancato raggiungimento del risultato atteso o la sua esigibilità oggettiva, ma deve anche dimostrare che la causa di ciò deriva da un colpevole negligente inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore.
Per fare ciò, il datore può confrontare i dati relativi all’attività del lavoratore con quelli dei suoi colleghi in posizione simile. La Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore non trovando elementi oggettivi che giustificassero la riduzione della sua attività.
Avvocato Ester Cattaneo