Cassazione: gli indumenti da lavoro sono da ritenersi DPI
Secondo la sentenza, la categoria dei DPI deve essere determinata sulla base della finalità delle attrezzature, degli indumenti e dei complementi utilizzati per la protezione dei lavoratori. Questa definizione non dipende dalla qualificazione espressa nei documenti di valutazione dei rischi o dagli obblighi di fornitura e manutenzione previsti dal contratto collettivo.
L’ordinanza è stata emessa dagli ermellini in riferimento alla causa che un lavoratore aveva intentato all’azienda per ottenere il risarcimento dei danni in seguito alla mancata manutenzione dei DPI. La Corte d’Appello aveva respinto la richiesta, dichiarando che la classificazione dell’attività come “industria insalubre” non era sufficiente per qualificare gli indumenti da lavoro come DPI.
La Cassazione ha stabilito, dunque, che la nozione di Dispositivi di Protezione Individuale non si limita alle attrezzature tecniche certificate, ma si riferisce a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa costituire una barriera protettiva per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Ciò include anche gli indumenti da lavoro, purché idonei a ridurre i rischi legati allo svolgimento dell’attività lavorativa.