Cassazione: licenziamento collettivo e unità aziendali in crisi
La Cassazione ha emesso l’ordinanza n. 5205 del 20.02.2023 riguardante l’ambito dei licenziamenti collettivi, stabilendo che possono essere limitati alle unità aziendali coinvolte dalla crisi e non più all’intero complesso aziendale.
La lavoratrice in questione aveva impugnato il licenziamento limitato a sole due sedi aziendali, ma la Corte d’Appello aveva rigettato il ricorso. La Cassazione ha confermato la decisione di merito e ha affermato che il licenziamento collettivo può essere limitato a singole unità produttive, purché ciò sia coerente con il progetto di ristrutturazione e con le ragioni tecnico-produttive esposte nella comunicazione iniziale.
Tuttavia, la comunicazione di apertura della procedura deve specificare in modo dettagliato le ragioni per cui non è possibile estendere la comparazione al personale con mansioni omogenee impiegato presso le unità produttive non coinvolte dal progetto di ristrutturazione.
Inoltre, le ragioni devono essere sufficienti a giustificare il potenziale coinvolgimento di tutti i dipendenti con mansioni omogenee e richiedere ulteriori esborsi collegati agli oneri economici necessari per la formazione indispensabile e per il rallentamento dei tempi di produttività.
La Cassazione ha rigettato il ricorso della lavoratrice e ha confermato la legittimità del licenziamento.
Avv. Ester Cattaneo