Cassazione: ordinanza riguardo ai licenziamenti collettivi
La Cassazione attraverso l’ordinanza n. 9128 del 31.03.2023 ha affermato che, in caso di licenziamenti collettivi, non si può limitare la scelta ai soli addetti di un reparto. Infatti, se questi dipendenti hanno acquisito esperienza e hanno svolto attività in altre sezioni dell’azienda possono essere considerati idonei a svolgere diverse mansioni e dunque ad essere trasferiti. In questo modo si evita una discriminazione tra i lavoratori e si garantisce una maggiore tutela per tutti i dipendenti coinvolti in un licenziamento collettivo.
Nel caso specifico la Corte d’Appello ha accolto la domanda di una lavoratrice, ritenendo che il licenziamento fosse stato commesso in violazione dei criteri di scelta stabiliti dalla normativa. La Corte ha rilevato che non erano state prese in considerazione le esperienze professionali della ricorrente in altri reparti dell’azienda e che il licenziamento era stato effettuato senza una valutazione oggettiva dei criteri di scelta. La Corte ha quindi ritenuto che il licenziamento fosse illegittimo e ha disposto la reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro.
Gli ermellini hanno quindi confermato l’illegittimità del recesso e ha rigettato il ricorso della società.
Secondo la Cassazione, la comparazione dei lavoratori per individuare quelli da avviare alla mobilità può essere limitata al personale addetto a una specifica unità produttiva o a un settore. Tuttavia, se i lavoratori del reparto soppresso sono idonei ad occupare le posizioni lavorative dei colleghi a cui sono stati assegnati, spetta ai lavoratori dimostrare la loro fungibilità nelle diverse mansioni, mentre al datore di lavoro spetta dimostrare la giustificazione della scelta effettuata.
Avvocato Ester Cattaneo