Cassazione: richiesta di risarcimento del danno da un lavoratore ceduto in una cessione di ramo d’azienda
La Corte di Cassazione ha emesso la sentenza n. 5796 il 24 febbraio 2023, riguardante l’ammissibilità della richiesta di risarcimento del danno presentata da un lavoratore ceduto in una cessione di ramo d’azienda la cui ammissibilità è considerata illegittima.
La sentenza n. 5796 del 24 febbraio 2023 non si focalizza sull’argomento del trasferimento di un ramo d’azienda e delle conseguenze giuridiche legate alla sua legittimità o illegittimità. Al contrario, si focalizza sull’ammissibilità e sulle modalità di proposizione di eventuali richieste di risarcimento da parte di dipendenti ceduti in una cessione d’azienda giudicata illegittima.
In particolare, la Corte di Cassazione ha sottolineato che il lavoratore ceduto può avanzare la richiesta di risarcimento del danno subito a causa della cessione illegittima solo dopo che sia stata dichiarata tale illegittimità. Inoltre, la richiesta deve essere proposta nei confronti del cedente e del cessionario, senza che ciò comporti un duplice risarcimento.
La vicenda in questione riguarda una cessione avvenuta nel novembre 2004 e la successiva dichiarazione di illegittimità con efficacia ex tunc. Il Tribunale di Bari ha dichiarato l’illegittimità della cessione di ramo con sentenza del gennaio 2016.
La vicenda si è poi sviluppata ulteriormente sotto il profilo risarcitorio dinanzi alle Corti di Milano, competenti territorialmente in quanto sede dell’azienda cedente.
Secondo la sentenza commentata, il lavoratore avrebbe agito in giudizio per rivendicare i propri diritti e chiedere il risarcimento del danno subito nel periodo compreso tra la data del trasferimento di ramo d’azienda impugnato e la data della pronuncia giudiziale di illegittimità.
La Corte di Cassazione ha chiarito, oltre al fatto che il lavoratore ceduto può avanzare richiesta di risarcimento del danno subito solo dopo la dichiarazione di illegittimità della cessione di ramo d’azienda, che tale richiesta deve essere presentata nei confronti del cedente e del cessionario. Il lavoratore ceduto, inoltre, non ha diritto a un duplice risarcimento.
La richiesta risarcitoria è infatti diretta all’azienda cedente a seguito della declaratoria giudiziale di illegittimità del trasferimento di ramo. La Corte di Cassazione ha espresso il proprio orientamento giurisprudenziale secondo cui, a seguito dell’ordine del giudice di ripristinare il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cedente, il rapporto con il cessionario è considerato instaurato in via di mero fatto e riprende effettività.
Durante questo periodo, il datore di lavoro è obbligato a riammettere il lavoratore in servizio e a corrispondergli le retribuzioni dovute. Solo successivamente, in caso di mancata riammissione effettiva, il datore di lavoro dovrà sopportare il peso economico delle retribuzioni pur senza ricevere la prestazione lavorativa corrispettiva, sebbene offerta dal lavoratore.
La mancanza della prestazione lavorativa esclude il diritto alla retribuzione, ma determina a carico del datore di lavoro, che ne è responsabile, l’obbligo di risarcire i danni, eventualmente commisurati alle mancate retribuzioni.
Avvocato Ester Cattaneo