Certificato di malattia estero e licenziamento per assenza ingiustificata (Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza n. 24697 dell’11 agosto 2022)

Ricordando che in caso di assenza ingiustificata grava sul lavoratore l’onere della prova sugli elementi che la possano far ritenere giustificata, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento comminato al lavoratore, non ritenendo valido il certificato medico redatto all’estero ma privo di apposita “apostille“, prescritta dalla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 sull’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, ovvero mancante, in alternativa, della legalizzazione a cura della rappresentanza diplomatica o consolare italiana.

Questa la massima: “In caso di assenza ingiustificata, al datore di lavoro grava l’onere di provare la condotta che ha determinato l’irrogazione della sanzione disciplinare e, quindi, di provare il fatto nella sua oggettività, mentre grava sul lavoratore l’onere di provare gli elementi che possano giustificarlo (nella specie, relativa al licenziamento di una dipendente che asseriva di essere in malattia all’estero, la Corte ha ritenuto che nella vicenda occorreva dare rilevanza a tutti gli elementi concreti, compresi gli avvisi tramite SMS inviati dal lavoratore al datore di lavoro e l’elemento soggettivo della condotta del lavoratore).

Cass. Civ. Sez. Lavoro Ordinanza n. 24697 11.08.2022