Il primo contatto (telefonico, per mail o di persona) è gratuito ed occorre ai professionisti per esaminare gli eventuali documenti comprendere i termini della questione e fornire le prime indicazioni al lavoratore o all’azienda.
Successivamente, nel caso venga richiesta un’attività ai professionisti, viene redatto un preventivo e conferito un incarico per iscritto, con l’indicazione dei compensi previsti per ogni fase dell’assistenza.
Per convinta filosofia dello studio, non vengono domandati acconti sul compenso, salvo anticipazioni relative a spese (contributo unificato e/o marche da bollo).
Il pagamento del compenso viene quindi effettuato solo al termine dell’incarico (stragiudiziale o giudiziale).
Il compenso d’avvocato, che può variare a seconda della complessità e della difficoltà dell’incarico, viene comunque determinato secondo i parametri di legge oggi in vigore per le controversie di lavoro e previdenziali.
Il riferimento normativo è il Decreto Ministeriale n. 55 del 10 marzo 2014 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247), come aggiornato dal Decreto Ministeriale n. 37 dell’8 marzo 2018 (Leggi il Decreto Ministeriale).
I compensi variano a seconda del valore della controversia e sono determinati in base ai cosiddetti scaglioni (dallo scaglione sino ad € 5.200,00 sino allo scaglione oltre € 520.000,00).
Per le controversie non giudiziali (ad esempio l’assistenza in procedimenti disciplinari, l’impugnativa del licenziamento o la consulenza per un’ispezione in azienda) la tabella di riferimento è la seguente: (TABELLA n°25 – prestazioni di assistenza stragiudiziale).
La tabella costituisce, per lo studio DLBG, un riferimento indicativo: il compenso può essere ridotto (anzi, viene di norma ridotto) con il preventivo e con il conferimento d’incarico, tenendo conto del tipo di attività da svolgersi e dell’impegno effettivo.
Per le controversie giudiziali sono previste le tabelle per le cause di lavoro (TABELLA n°3) e per le cause di previdenza (TABELLA n°4).
Anche in questo caso le tabelle costituiscono un riferimento indicativo e in sede di incarico viene stipulato un preventivo personalizzato, a seconda delle esigenze e della tipologia di controversia.
È infine prevista un’apposita tabella (TABELLA n°8, Procedimenti monitori) per i compensi dei decreti ingiuntivi (il recupero del credito di lavoro sulla base dei cedolini paga).
Può capitare che la società nei confronti della quale si è ottenuto un titolo esecutivo (una sentenza o un decreto ingiuntivo) e tentato un’esecuzione, nel frattempo fallisca.
È il lavoratore stesso, a volte, che presenta istanza di fallimento del datore di lavoro tramite lo studio legale DLBG.
Viene quindi offerta assistenza completa anche in tutte le eventuali fasi della procedura fallimentare, dall’insinuazione al passivo del fallimento sino all’accesso al fondo di garanzia INPS (per il TFR e le ultime tre retribuzioni).
Per tutte tali attività (compreso l’ottenimento del titolo esecutivo se richiesto allo studio DLBG) viene stabilito di norma un compenso forfetario sulla base del credito di cui si domanda il recupero e tenendo conto di tutte le fasi seguite dallo studio legale.
Lo studio legale e di consulenza del lavoro elabora, a richiesta ed anche nella prospettiva di contenziosi di lavoro, conteggi analitici delle differenze retributive.
I conteggi, sempre a richiesta, possono essere accompagnati da una relazione esplicativa con la precisazione dei criteri adottati e degli istituti retributivi oggetto di ricalcolo.