Con l’annullamento del licenziamento per GMO spetta la reintegra (Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza n. 34051 del 18 novembre 2022)

Dopo le sentenze della Corte Costuzionale 59 del 2021 e 125 del 2022, le quali hanno dichiarato in parte incostituzionale il comma VII dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300 del 20 maggio 1970) nell’ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo annullato per insussistenza del fatto spetta la reintegra attenuata (reintegra con il risarcimento fino ad un massimo di 12 mensilità dal licenziamento sino alla reintegra). Si è espressa in questi termini la Corte di Cassazione cassando una sentenza della Corte d’Appello di Roma.

Si seguito il testo della sentenza n. 34051 del 18 novembre 2022

Cassazione Civile Sezione Lavoro – Sentenza n. 34051 del 18.11.2022