Controlli a distanza: nuove indicazioni per i datori di lavoro dall’INL

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), attraverso la nota n. 2572/2023, ha sottolineato l’importanza dell’accordo collettivo per l’installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Tale indicazione si basa sul rispetto dell’articolo 4, comma 1, della Legge n. 300/1970, che vieta il controllo intenzionale a distanza dei lavoratori.

L’INL ha ribadito che, nonostante il divieto di controllo a distanza, l’installazione di strumenti che potrebbero derivare in un controllo a distanza dei lavoratori deve essere preceduta dall’accordo collettivo con le RSA e/o RSU presenti. In altre parole, l’installazione di questi strumenti non può essere decisa unilateralmente dal datore di lavoro, ma deve essere oggetto di un dialogo tra le parti interessate.

L’INL ha sottolineato che, in caso di mancato accordo tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali aziendali, la procedura autorizzatoria pubblica presso l’Ispettorato risulta eventuale e successiva. Tuttavia, il Legislatore ha previsto l’accordo con le rappresentanze aziendali come percorso prioritario. Inoltre, la sentenza n. 1733 del 17.01.2020 ha stabilito che il consenso informato dei singoli lavoratori non può sostituire l’assenza dell’accordo o del provvedimento autorizzativo.

Per poter essere prese in considerazione, le istanze presentate alle strutture territoriali devono contenere la dichiarazione di assenza delle RSA/RSU o la documentazione comprovante il mancato accordo. Nel caso di aziende multilocalizzate, con più unità produttive nella stessa sede territoriale dell’INL, sarà sufficiente presentare una sola istanza di autorizzazione all’Ispettorato competente, il quale emetterà un unico provvedimento valido per tutte le unità produttive interessate.

L’installazione di sistemi di geolocalizzazione richiede una particolare attenzione in materia di tutela dei diritti dei lavoratori e della normativa sulla privacy. L’INL sottolinea l’importanza di trovare un equilibrio tra le finalità di sicurezza, tutela del patrimonio aziendale e organizzazione dell’attività produttiva e la protezione dei diritti dei lavoratori. Tali sistemi consentono una raccolta e un’elaborazione continua dei dati di localizzazione dei mezzi e dei dispositivi, nonché dei lavoratori che li utilizzano, richiedendo quindi una particolare attenzione nella loro installazione e gestione. In caso di installazione in una diversa unità produttiva, l’azienda può presentare istanza di integrazione rispettando la procedura autorizzativa.

Per garantire la tutela dei diritti dei lavoratori, i sistemi di monitoraggio devono rispettare diverse condizioni. È necessario limitare l’accesso alla posizione geografica solo a soggetti autorizzati e solo quando strettamente necessario. Inoltre, i dispositivi devono essere disattivati durante le pause e al di fuori dell’orario di lavoro, per evitare un monitoraggio continuo dei dipendenti. I dati raccolti devono essere trattati in modo pseudonimo, senza includere dati direttamente identificativi. Infine, la memorizzazione dei dati deve avvenire solo se necessario, con tempi di conservazione proporzionati alle finalità perseguite. L’ispettorato dovrà verificare che questi requisiti siano rispettati e che vengano osservate le normative sulla privacy.

L’Ispettorato nazionale del lavoro ha chiarito che le stesse garanzie previste dall’articolo 4 e dalla disciplina in materia di trattamento dei dati personali si applicano anche in presenza di disposizioni normative che impongono l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza, come ad esempio nelle strutture scolastiche o socio-assistenziali e nelle sale scommesse. Ciò vale anche per i lavoratori autonomi che operano tramite piattaforme digitali. L’INL sottolinea che le garanzie e la tutela della privacy dei lavoratori non possono essere limitate da tali normative settoriali.

Avvocato Ester Cattaneo