Crisi d’impresa e omesso versamento delle ritenute previdenziali

Non assume valenza scusante la scelta dell’imprenditore, costretto dalla carenza di liquidità aziendale, di privilegiare i pagamenti dei dipendenti e dei costi necessari all’operatività dell’imprese rispetto agli obblighi contributivi.

Confermando un orientamento che va consolidandosi, con la sentenza n. 32967 del 28 luglio 2023, la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali è a dolo generico e risulta integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, ravvisabile anche qualora il datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, abbia deciso di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti ed alla manutenzione dei mezzi destinati allo svolgimento di attività di impresa, e di pretermettere i versamenti delle ritenute all’Erario, essendo suo onere quello di ripartire le risorse esistenti all’atto della corresponsione delle retribuzioni in modo da adempiere al proprio obbligo contributivo, anche se ciò comporta l’impossibilità di pagare i compensi nel loro intero ammontare.

Cassazione Penale Sez. III – sentenza n. 32967 del 30.06.2023