Anche il danno da straining deve essere risarcito.

Secondo la Cassazione, che si è espressa sul tema con la sentenza n. 29101 del 19 ottobre 2023, anche il danno provocato dallo straining, una forma attenuata di mobbing, è meritevole di risarcimento.

Lo straining. Definizione.

Lo straining è considerata una tipologia di vessazione differente dal mobbing.

Rispetto a quest’ultimo, infatti, non presenta il carattere della continuità e periodicità dei comportamenti persecutori.

Per quanto episodico, lo straining configura comunque un’azione ostile o discriminatoria compiuta nei confronti di un dipendente, con un effetto stressogeno nell’ambiente di lavoro nei confronti del destinatario delle condotte, che possono essere le più varie (ad esempio: demansionamento, isolamento, sottrazione degli strumenti di lavoro, et cetera).

Il datore di lavoro che non intervenga a favore del dipendente per rimuovere (e prevenire) gli effetti della condotta si rende in ogni caso responsabile, dunque, ai sensi dell’art. 2087 del codice civile.

Quest’ultimo obbliga l’imprenditore ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Merita tutela, pertanto, anche il lavoratore che subisca sul posto di lavoro condotte che, anche se configuranti mobbing, sono riconducibili ad una diversa tipologia di azione nociva, come lo straining.

Il caso.

Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, un dipendente ha domandato al Tribunale l’accertamento del diritto all’inquadramento superiore ed il risarcimento del danno da mobbing per violazione dell’art. 2087 del codice civile nonché dell’art. 2103 del codice civile.

Il giudice ha accolto solo la prima domanda, riconoscendo il diritto del lavoratore ad un maggior livello e la dequalificazione, negando invece la richiesta di risarcimento del danno da mobbing in mancanza di prova della reiterazione dei comportamenti.

Anche la Corte d’Appello ha respinto l’impugnazione del lavoratore che chiedeva il riconoscimento dei danni contrattuali ed extracontrattuali subiti.

La sentenza n. 29101 del 19 ottobre 2023 della Cassazione.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, confermando l’orientamento secondo il quale lo straining rappresenta una forma attenuata di mobbing ma sempre riconducibile all’art. 2087 del codice civile.

Ne consegue che se viene accertato lo straining e non il mobbing la domanda di risarcimento del danno deve essere comunque accolta.

Per la Suprema Corte “nessuna offesa ad interessi protetti al massimo livello costituzionale come quelli in discorso può restare senza la minima reazione e protezione rappresentata dal risarcimento del danno, a prescindere dal dolo o dalla colpa datoriale“.

Cassazione Civile Sezione Lavoro Sentenza n. 29101 del 19.10.2023