21 Aprile 2023
In
Lavoro
Danno erariale se si presenta titolo di studio non conseguito: la sentenza della Corte dei Conti
La Corte dei Conti dell’Emilia Romagna ha stabilito con la sentenza n. 19 del 08.02.2023 che l’ottenimento fraudolento di un incarico tramite dichiarazioni false sul possesso del titolo comporta la rottura definitiva del rapporto di lavoro. Di conseguenza, le retribuzioni percepite senza giusta causa non possono essere legittimate e devono essere considerate prive di valore.
Il caso riguarda una lavoratrice che ha ricevuto una contestazione di responsabilità contabile per un danno erariale di € 49.662,58. La lavoratrice ha illecitamente percepito retribuzioni a carico del MIUR, poiché ha presentato una falsa autocertificazione del possesso del titolo di studio richiesto per essere inserita nelle graduatorie per l’accesso al ruolo di collaboratore scolastico.
La Corte dei Conti ha stabilito che l’inserimento fraudolento in una graduatoria attraverso la falsa attestazione di un titolo di studio non conseguito comporta un danno all’erario in termini di indebita percezione di retribuzioni a carico delle finanze pubbliche.
Secondo la sentenza il lavoro svolto senza il titolo di studio richiesto non fornisce alcun vantaggio compensativo all’Amministrazione, poiché le prestazioni richieste sono predefinite e il titolo di studio minimo viene stabilito a priori.
Quindi, la controprestazione, ovvero la retribuzione corrisposta, non è correlata alla prestazione lavorativa. La lavoratrice è stata condannata al risarcimento del danno patrimoniale pari alle retribuzioni lorde conseguite senza titolo.
Avvocato Ester Cattaneo