Decreto Lavoro: ecco le modifiche sulle sanzioni per i datori che non versano le ritenute previdenziali
La recente legge del 4 maggio 2023, conosciuta come “Decreto Lavoro”, ha introdotto importanti modifiche riguardanti le sanzioni per i datori di lavoro che non versano le ritenute previdenziali dei lavoratori. In particolare, l’articolo 23 del decreto modifica il comma 1-bis dell’art. 2 del DL 463/1983, che prevedeva una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro per l’omesso versamento fino a 10.000 euro, indipendentemente dall’importo non versato.
Con l’obiettivo di eliminare una disparità di trattamento nel calcolo delle sanzioni per l’omesso versamento delle ritenute previdenziali, l’INPS ha cercato di intervenire tramite una comunicazione amministrativa nel settembre 2022. Tuttavia, è stato stabilito che l’applicazione dell’art. 16 della legge n. 689/1981 (che prevedeva un terzo dell’importo massimo) non era valida, e si è invece applicato il quinto comma dell’art. 9 del decreto legislativo n. 8/2016, secondo cui la sanzione ridotta equivale alla metà della sanzione stessa. Ciò ha portato a una rideterminazione delle sanzioni, con un importo minimo di 10.000 euro, ma con la possibilità di riduzione per pagamenti tempestivi entro 60 giorni.
La questione è stata successivamente sottoposta al vaglio del Tribunale di Verbania, che ha evidenziato una chiara disparità di trattamento per le violazioni di importo particolarmente ridotto. Ad esempio, un trasgressore che commette un’omissione di soli 100 euro viene sanzionato con un importo di 10.000 euro, che rappresenta il centuplo dell’importo violato. Ciò ha evidenziato un’asimmetria nel trattamento dei cittadini, senza una corretta ponderazione della gravità della violazione nella determinazione della sanzione.
Per affrontare tali problematiche, il decreto lavoro (DL) ha introdotto importanti cambiamenti. L’articolo 23 del DL lavoro prevede che a partire dal 5 maggio, se l’importo omesso non supera i 10.000 euro annui, la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro viene sostituita con una sanzione da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso. Ciò significa che, per un omesso versamento di 100 euro all’anno, l’importo da pagare sarà compreso tra 150 e 400 euro, a seconda della gravità della violazione.
L’impianto sanzionatorio attuale prevede che l’omesso versamento di ritenute previdenziali sia punito con una sanzione penale se l’importo supera i 10.000 euro annui, con la possibilità di reclusione fino a tre anni e una multa fino a 1.032 euro. Se l’omesso versamento non supera i 10.000 euro annui, viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso (da 10.000 a 50.000 euro nella normativa precedente). Tuttavia, se il datore di lavoro provvede al versamento entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione, la condotta non è punita né soggetta a sanzione amministrativa.
In attesa delle istruzioni dall’INPS, resta ancora da capire a quali procedimenti si applicherà il nuovo impianto.
Avvocato Ester Cattaneo