Dichiarazioni integrative, quando può essere “infedele”

Le dichiarazioni integrative possono cadere sotto la legge sulla dichiarazione infedele se introducono elementi attivi non conformi alla realtà o elementi passivi inesistenti.
Una recente sentenza della Cassazione penale (la n. 10726/2023) ha confermato la condanna di un amministratore di una società a responsabilità limitata per dichiarazione infedele. La dichiarazione integrativa presentata dall’amministratore conteneva informazioni fittizie che consentivano di conseguire un’evasione fiscale. La difesa aveva contestato la violazione della legge sull’assunto che solo le dichiarazioni annuali erano considerate, ma la corte ha respinto la difesa.
L’articolo 4 del D.lgs. 74/2000 punisce chiunque presenti dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto con elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi inesistenti, se si verificano due soglie di punibilità. Il superamento di queste soglie costituisce una condizione oggettiva di punibilità. La verifica di tale superamento spetta al giudice di merito e non richiede alcun intento fraudolento. Il reato viene consumato attraverso la presentazione di una delle dichiarazioni annuali.
La dichiarazione infedele è un reato doloso punito con dolo specifico che mira a evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Tuttavia, la condotta non è punibile se i debiti tributari sono stati estinti mediante pagamento integrale prima che l’autore del reato avesse conoscenza di attività di accertamento amministrativo o procedimenti penali, o se le valutazioni differiscono in misura inferiore al 10%. La fattispecie si applica in via residuale rispetto ad altre fattispecie di dichiarazione fraudolenta. La questione giuridica affrontata dalla Corte riguarda l’applicabilità  della norma incriminatrice anche ai casi di dichiarazione integrativa falsa.
La Corte ha respinto il ricorso e ha confermato la sentenza dei giudici di merito, secondo cui le dichiarazioni integrative rientrano nel campo applicativo del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 4, qualora siano superate le soglie di punibilità e introducano elementi attivi non conformi a quelli effettivi o elementi passivi inesistenti. La norma incriminatrice mira a reprimere le dichiarazioni infedeli produttive di significative evasioni fiscali, diverse da quelle già sanzionate dagli art. 2 e 3 del medesimo decreto legislativo. La Corte ha sottolineato che la locuzione “in una delle dichiarazioni annuali” si riferisce non solo alla prima dichiarazione fiscale ma anche a quelle successive, integrative della prima.
Avvocato Ester Cattaneo