È possibile cumulare l’assegno di invalidità e la Naspi
L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica, erogata a domanda del beneficiario in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale.
La prestazione viene concessa ai dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, ai lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) ed agli iscritti alla gestione separata.
L’assegno può essere richiesto da chi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, abbia la capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo e che abbia maturato almeno cinque anni di assicurazione e 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione) di cui 156 (tre anni di contribuzione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
Il beneficio decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti sia sanitari sia amministrativi e ha validità triennale (per i dettagli cfr. la pagina del servizio INPS).
L’erogazione dell’assegno ordinario di invalidità è compatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa ma è ridotta nell’importo.
Ci si deve perciò chiedere se, quando il rapporto di lavoro si risolva per licenziamento (o dimissioni per giusta causa), il beneficiario abbia diritto alla Naspi.
A tal proposito, la Corte di Cassazione recentemente ha dato una risposta definitiva, chiarendo che le prestazioni sono cumulabili.
Di seguito il file pdf dell’ordinanza
Cassazione_Civile_Sezione_Lavoro_ordinanza_23.02.2025_del_n.-4724-2025