Esercizio del diritto di critica e licenziamento (Cass. Sez. Lavoro ordinanza n. 3627 del 12.02.2025)

Il lavoratore ha sempre il diritto di critica nei confronti del datore di lavoro, in forza del principio, derivante dalla nostra Costituzione, della libertà di espressione del pensiero (art. 21 della Costituzione).

Anche lo Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300 del 20 maggio del 1970) richiama la libertà di opinione all’articolo 1: I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge“.

Considerata la sua natura, il diritto di critica va ad esempio considerato una scriminante, ai sensi dell’art. 51 del codice penale rispetto al reato di diffamazione, purché venga esercitato nel rispetto dei limiti della veridicità dei fatti, della pertinenza degli argomenti e della adeguatezza dei toni.

Infatti, la possibilità di esprime il proprio dissenso rispetto a iniziative e comportamenti datoriali incontra tuttavia dei limiti, per garantire un equilibrio.

La giurisprudenza di legittimità, nel definire il perimetro entro il quale può muoversi il lavoratore, ha affermato che il diritto di critica può ritenersi legittimo se esercitato nel rispetto della continenza formale e sostanziale. Più precisamente, perché l’esercizio del diritto non esponga il lavoratore a censure, è necessario che, da un punto di vista sostanziale, le circostanze di fatto esposte siano sempre rispondenti ai criteri della veridicità.

L’esposizione dei fatti poi non deve travalicare i parametri della correttezza, del decoro e della pertinenza espressiva. Per la giurisprudenza, il limite della pertinenza risulta rispettato laddove la critica risponda ad un interesse meritevole che, nel rapporto di lavoro, è individuato nelle condizioni dello svolgimento della prestazione e nelle dinamiche dell’impresa.

Ha fatto applicazione di tali principi una recentissima ordinanza della Cassazione, che ha rinviato alla Corte d’Appello di Milano la sentenza con cui è stato considerato legittimo il licenziamento di un medico dirigente, licenziato per aver inoltrato al proprio responsabile un’email (indirizzata per conoscenza anche agli altri colleghi) con cui lo accusava, sempre con toni continenti, di averlo emarginato nell’ambiente di lavoro.

Di seguito il PDF dell’ordinanza.

Cassazione_Civile_Sezione_Lavoro_ordinanza_n._3627_del_12.02.2025