lavoro straordinario e notturno e base di calcolo delle ferie

Il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale, anche frazionato, di ferie retribuite.

L’art. 2109 del codice civile, rubricato “periodo di riposo”, stabilisce innanzitutto che il lavoratore ha diritto ad 1 giorno di riposo alla settimana.c

Al secondo comma l’art. 2109 c.c. prevede che il lavoratore “ha anche diritto, dopo un anno d’ininterrotto servizio, ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo”.

Il periodo va concesso “nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro”.

La durata di tale periodo, sempre secondo l’art. 2109 c.c. è stabilita dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità. Oggi, in sostanza, i criteri di calcolo e maturazione del diritto alle ferie retribuite sono rinvenibili nelle disposizioni della contrattazione collettiva.

Sulla scorta delle previsioni del codice civile, anche il Decreto Legislativo n. 66 dell’8 aprile 2003  (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro) definisce il limite minimo di 4 settimane all’anno.

Il valore effettivo di ferie annuali retribuite cui ha diritto il dipendente varia in aumento se interviene il CCNL applicabile al rapporto di lavoro.

Ma come si calcola la retribuzione utile per l’erogazione del compenso feriale?

Si è espressa sulla questione la Corte di Cassazione, in una causa analoga a quelle esaminate, agli inizi di ottobre di quest’anno, relativamente al salario minimo e dignitoso e alla retribuzione del CCNL vigilanza privata e servizi fiduciari.

I lavoratori, addetti a mansioni di portierato con turni svolti per la maggior parte in orario notturno, domandavano l’accertamento del diritto alla commisurazione del compenso per le ferie retribuite tenendo conto delle maggiorazioni.

Accogliendo la domanda, i giudici di legittimità hanno osservato che una clausola del contratto collettivo che preveda una nozione restrittiva di retribuzione utile ai fini delle ferie, è legittima solo se il lavoro notturno o straordinario rappresentano mere modalità di esecuzione della prestazione.

Non lo è, invece, se il lavoro notturno oppure straordinario hanno un carattere continuativo e, come nel caso di specie, configurano un elemento intrinseco al rapporto di lavoro.

Cassazione Civile Sezione Lavoro sentenza n. 28320 del 10.10.2023