Fondo di garanzia INPS e accertamento dello stato di insolvenza del datore di lavoro (Cassazione n. 16249 del 29.07.2020)
Con riferimento alle obbligazioni a carico del Fondo di garanzia costituito presso l’INPS, per ottenere la prestazione è necessaria una domanda amministrativa, domanda che può essere presentata solo dopo la verifica dell’esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero, in caso di datore di lavoro non assoggettato a procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo esecutivo e l’esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell’esecuzione forzata o, ancora, qualora l’ammissione del credito nello stato passivo sia stata resa impossibile dalla chiusura della procedura per insufficienza dell’attivo intervenuta dopo la proposizione, da parte sua, della domanda di insinuazione, ma prima dell’udienza fissata per l’esame della domanda suddetta, di procedere preventivamente ad esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro tornato in bonis a seguito della chiusura del fallimento ex art. 2, comma 5, d.lgi. n. 80 del 1992.
Fonte:
Diritto & Giustizia 2020, 30 luglio