Il congedo di paternità in Italia.

Il congedo di paternità negli anni, timidamente, è stato incrementato e migliorato dal Legislatore e solo su impulso della normativa comunitaria

I destinatari della misura sono i padri lavoratori dipendenti, privati e pubblici, anche adottivi e affidatari, Il congedo può essere obbligatorio oppure alternativo.

Il primo, quello obbligatorio, è disciplinato dall’art.  27 bis del Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53).

La durata complessiva è di 10 giorni, non frazionabili ad ore e da godersi tra i 2 mesi antecedenti la nascita del figlio ed entro i 5 mesi successivi.

Il congedo di paternità alternativo invece  è disciplinato dall’art. 28 dello stesso Testo unico, il quale prevede che “Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre”

Le misure sono in ogni caso inferiori rispetto a quanto previsto in altri Stati europei: i 10 giorni sono il minimo previsto dalla Direttiva dell’Unione Europea 2119/2018 (art. 4).

L’istituto del congedo ancora oggi è comunque poco utilizzato e viene richiesto soprattutto nelle regioni del nord e da padri nella fascia reddituale media, tra i 28000 ed i 50000 euro. Secondo uno studio congiunto di INPS e Save The Children, diffuso proprio in occasione della Festa del Papà e basato su dati del 2022, il 35% degli aventi diritto non lo richiede.

Si tratta di una questione congenita e culturale, che con misure più adeguate permetterebbe di fare altri passi avanti nel raggiungimento di un’effettiva parità di genere, come dimostrato da altre esperienze europee.