Il contratto di lavoro è nullo se manca della causa
Come tutti i contratti, anche il contratto di lavoro deve contenere elementi essenziali, elencati nell’art. 1325 del codice civile.
I requisiti del contratto sono, come ricorda il predetto articolo:
1. l’accordo delle parti;
2. la causa;
3. l’oggetto;
4. la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità.
Non capita di frequente, all’esame di un contratto di lavoro, di doversi soffermare sulla sussistenza o meno dei requisiti essenziali.
Ne offre occasione una interessantissima sentenza della Corte d’Appello di Genova, pubblicata il 24 gennaio 2025.
Questa, in sintesi, la vicenda.
Una lavoratrice, dopo il licenziamento, raggiunge un accordo transattivo con il datore di lavoro. Quest’ultimo, un parente, si impegna sempre e comunque a retribuirla, esonerandola dal rendere la prestazione lavorativa.
Il datore di lavoro però, arbitrariamente, decide di contestare alla lavoratrice un’assenza ingiustificata e la licenzia.
La lavoratrice impugna il licenziamento, riportando dell’esistenza dell’accordo.
In primo grado, il Tribunale ha ritenuto che l ‘obbligo assunto dal datore di lavoro, negozio unilaterale, fosse nullo.
Il giudice ha infatti ritenuto il contratto di lavoro privato della sua causa tipica, rappresentata dal sinallagma tra prestazione lavorativa e retribuzione
Questo considerato che tra i requisiti del contratto rileva la causa e che l’art. 1418, secondo comma, del codice civile, prevede che: “Producono
nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall’articolo 1325, l’illiceità della causa […]”.
Di conseguenza, il Tribunale di primo grado ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento per assenza ingiustificata: la dipendente era autorizzata a non presentarsi e a non rendere la prestazione.
La Corte d’Appello di Genova, a fronte dell’impugnativa da parte della società, ha riformato la sentenza, rigettando le domande della lavoratrice.
Le argomentazioni della Corte d’Appello sono le seguenti, partendo dall’analisi delle premesse del Tribunale.
Il contratto di assunzione e la dichiarazione di esonero erano atti contestuali e collegati. Ritenere la validità della dichiarazione di esonero priverebbe il rapporto di lavoro della sua causa tipica.
Inoltre la causa della dichiarazione di esonero è illecita in quanto tesa ad ottenere prestazioni assicurative, previdenziali e pensionistiche indebite.
Per la Corte d’Appello di Genova, però, stante il dichiarato collegamento tra i due atti, il Tribunale avrebbe dovuto pronunciare la nullità anche del contratto di assunzione e non soltanto della dichiarazione di esonero. Per la giurisprudenza di legittimità, infatti, cui “in caso di collegamento funzionale tra più contratti, la loro interdipendenza produce una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale, per cui essi ‘simul stabunt, simul cadent’” (Cassazione Civile, sezione III, sentenza n. 7255 del 22 marzo 2013).