Il lavoro straordinario è base di calcolo del TFR (Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza n. 33278 del 10 novembre 2021)

Superando quell’orientamento che riteneva base di calcolo del TFR solo gli elementi della retribuzione corrisposti in via continuativa, La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33278 del 10 novembre 2021, ha stabilito che per il calcolo del trattamento di fine rapporto devono essere computate tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, comprese le somme versate a titolo di compenso per lavoro straordinario.

Per la sentenza, infatti, “limitando l’attenzione alle erogazioni di tipo retributivo, cui certamente si riportano lo straordinario e i premi di produttività, l’art. 2120 c.c., comma 2, esprime una regola diversa e tale per cui “salvo diversa previsione dei contratti collettivi“, sono da considerare “tutte le somme… corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto erogato a titolo di rimborso spese“;

la regola è dunque l’onnicomprensività per le somme a titolo retributivo corrisposte continuativamente e non viceversa (v. Cass. 21 aprile 2016, n. 8086).