Il periodo di comporto può essere ampliato dal CCNL
Il CCNL_Federmeccanica_05.02.2021, attualmente vigente, opera una distinzione netta tra infortunio sul lavoro e malattia professionale, rispetto alla malattia e all’infortunio non sul lavoro, per scelta consapevole delle parti sociali contraenti, sindacati e associazioni delle imprese.
La normativa relativa ai casi di infortunio sul lavoro e malattie professionali, è rinvenibile nell’art. 1. – Infortuni sul lavoro e malattie professionali, Sez. Quarta –Titolo VI – Assenze, permessi e tutele.
In particolare, per ciò che concerne il periodo di conservazione del posto per malattia professionale, occorre far riferimento al comma 6 dell’art. 1: “Al lavoratore sarà conservato il posto: a) in caso di malattia professionale per un periodo pari a quello per il quale egli percepisca l’indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge; b) in caso di infortunio (sul lavoro, si intende), fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certificato medico definitivo da parte dell’Istituto assicuratore.”
La previsione del CCNL è chiara e fa coincidere la conservazione del posto di lavoro con tutto il periodo di erogazione dell’indennità da parte di INAIL.
Basta dunque che si verifichi tale ipotesi, senza necessità di indagare in merito a responsabilità del datore di lavoro oppure, al contrario, se vi siano profili di colpa o un concorso del lavoratore nell’origine e nel protrarsi della malattia.
Per la Cassazione, che si è espressa da poco sul tema con l’ordinanza n. 463 del 9 gennaio 2025, “[…] ai fini del comporto in discorso, è sufficiente che esista soltanto l’origine professionale della malattia e che essa sia correlata alla prestazione lavorativa secondo le regole dell’assicurazione obbligatoria (anche in virtù di una presunzione di derivazione causale stabilita dal sistema tabellare di cui al T.U. n. 1124/1965)”.
Cassazione_Civile_ordinanza_n._463_09.01.2025