Illegittimo il licenziamento del dipendente in un ambiente di lavoro nocivo. Tribunale di Mantova, ordinanza del 3.10.2023
Il Tribunale di Cremona in funzione di Giudice del Lavoro, in un rito Fornero, ha considerato illegittimo il licenziamento comminato ad uno sportellista. Al bancario era stato addebitato di aver tenuto sia nei confronti dell’utenza che nei confronti dei colleghi modalità relazionali non consone, con il successivo provvedimento espulsivo.
Le contestazioni.
La banca in particolare aveva contestato al cassiere una serie di condotte inurbane, ai limiti dell’aggressivo, verso i clienti che domandavano servizi allo sportello cui era assegnano.
Ad esempio, in un caso, non aveva consentito ad una cliente di effettuare un prelievo, invitandola a farlo altrove e definendola “maleducata”. In un altro, avrebbe detto ad un cliente di “chiudere il becco” cercando di allontanarlo ed alimentando un inopportuno diverbio verbale.
L’istruttoria.
In astratto, anche se non tipizzati dalla previsioni del codice disciplinare del CCNL Bancari (ABI Quadri direttivi e aree professionali, in copia integrale al seguente link Testo Coordinato ccnl 19 dicembre 2019) i comportamenti avrebbero consentito di procedere al licenziamento, per giusta causa o in via gradata per giustificato motivo soggettivo.
Nell’istruttoria, è tuttavia emerso che il lavoratore si trovava, ormai da anni, in una costante condizione di stress e di frustrazione, per quanto rilevato dovuta ad un progressivo demansionamento che l’aveva portato, nonostante la pluridecennale esperienza, a ricoprire le mansioni di cassiere.
Al contempo è stato accertato che il datore di lavoro era perfettamente a conoscenza della situazione psicofisica del lavoratore, come emergente dalle valutazioni annuali e come più volte segnalato dallo stesso dipendente. Ciononostante l’istituto bancario non ha mai assunto iniziative per tutelare il ricorrente, in violazione dell’art. 2087 del codice civile che impongono di adottare tutte le misure “necessarie a tutelare l’integrità fisica e la
personalità morale dei prestatori di lavoro“.
Le conclusioni del Tribunale.
Il Tribunale, valorizzando tali elementi, con particolare riferimento alla nocività dell’ambiente lavorativo ed alla responsabilità omissiva dell’azienda, ha considerato il licenziamento sproporzionato e, in applicazione del novellato art 18 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970 (https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300!vig=2023-10-21) ha dichiarato risolto il contratto e condannato la banca a versare al lavoratore un’indennità risarcitoria pari a 16 mensilità della retribuzione globale di fatto.