Illegittimo il licenziamento di un dipendente quando lo scarso rendimento è già stato sanzionato
E’ illegittimo il licenziamento di un dipendente quando lo scarso rendimento è già stato sanzionato.
A stabilirlo è stata la Cassazione attraverso la sentenza n. 1584 del 19 gennaio 2023, emessa in seguito alla vertenza tra un’azienda che gestisce il trasporto pubblico locale e un dipendente, colpevole di episodi di inadeguatezza e scarsa collaborazione.
Secondo i giudici che hanno rigettato il ricorso della società, dunque, il licenziamento del dipendente è da considerarsi illegittimo perché già precedentemente sanzionato per gli stessi motivi.
Questo caso mette in luce l’importanza del rispetto delle norme in materia disciplinare e del divieto di “ne bis in idem”, che viene applicato anche per le contestazioni disciplinari di cui all’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970), ovvero il divieto di adottare provvedimenti disciplinari duplici per lo stesso fatto contestato.
I giudici hanno ritenuto confliggente, in altre parole, l’adozione in successione, a partire dalla medesima contestazione, di un provvedimento sanzionatorio conservativo e di un provvedimento di licenziamento.
Nel respingere il ricorso e decretare illegittimo il licenziamento in questione, la Cassazione ha affermato, infine, quanto segue:
“La suddetta consumazione del potere disciplinare è ipotesi equiparabile “alla mancanza di antigiuridicità del fatto contestato”, sicché “il fatto non più sanzionabile, quindi non più suscettibile di provocare l’esercizio legittimo del potere disciplinare, equivale a fatto non più antigiuridico, quindi privo di antigiuridicità”. Pertanto, il licenziamento è illegittimo e il lavoratore ha diritto all’applicazione della relativa tutela reintegratoria prevista dall’art. 18, co. 4, Stat. Lav. (come modificato dalla L. n. 92/2012)”.
Avvocato Ester Cattaneo