Illegittimo licenziamento motivato da messaggi inviati dal lavoratore in una chat privata

Con la recente sentenza n. 5936 del 6 marzo 2025 la Suprema Corte, richiamando la pronuncia della Corte Costituzionale n. 170 del 2023, ha affermato che la tutela accordata dall’art. 15 Cost., il quale stabilisce che la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili, “prescinde dalle caratteristiche del mezzo tecnico utilizzato ai fini della trasmissione del pensiero, aprendo così il testo costituzionale alla possibile emersione di nuovi mezzi e forme della comunicazione riservata” (v. anche Corte Cost., sentenza n. 2 del 2023) e che la “garanzia si estende… ad ogni strumento che l’evoluzione tecnologica mette a disposizione a fini comunicativi, compresi quelli elettronici e informatici, ignoti al momento del varo della Carta costituzionale”.

Partendo da tale assunto la Corte di Cassazione ha ritenuto illegittimo il licenziamento irrogato ad un lavoratore che aveva registrato su una chat di WhatsApp denominata “Amici di lavoro” alla quale partecipavano con lui altri 13 colleghi, alcuni messaggi vocali riferiti al superiore gerarchico con contenuti offensivi, denigratori, minatori e razzisti.

A parere della Suprema Corte, infatti, da una corretta interpretazione dei principi costituzionali discende che “la garanzia della libertà e segretezza della corrispondenza privata e il diritto alla riservatezza nel rapporto di lavoro, presidi della dignità del lavoratore, impediscono di elevare a giusta causa di licenziamento il contenuto in sé delle comunicazioni private del lavoratore, trasmesse col telefono personale a persone determinate e con modalità significative dell’intento di mantenere segrete le stesse, a prescindere dal mezzo e dai modi con cui il datore di lavoro ne sia venuto a conoscenza”.

Cass. n. 5936_2025

Corte Costituzionale n. 170 del 2023