11 Agosto 2020
In
Lavoro
Indennità di trasferta e reddito (Cassazione n. 16673 del 04.08.2020)
L’indennità di trasferta concorre a formare reddito nella misura del 50% del suo ammontare solo se sussistono congiuntamente le seguenti condizioni: 1) mancata indicazione nel contratto della sede di lavoro; 2) svolgimento di attività lavorativa che richiede continua mobilità; 3) corresponsione al dipendente di un’indennità in misura fissa, in relazione allo svolgimento di attività lavorativa in luoghi sempre diversi e variabili.
Fonte:
Diritto & Giustizia 2020, 5 agosto