Infortunio sul lavoro e responsabilità del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è una figura prevista dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81!vig=2023-10-15) che, secondo le definizioni dello stesso decreto legislativo (art. 2, lettera f) è la “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro“.
L’art. 48 ne regola le modalità di elezione/designazione, il numero e la competenza, rimettendo alla contrattazione collettiva i criteri elettivi.
Il ruolo del RLS, previa una adeguata formazione, è quello al contempo di interlocutore e controllore dell’azienda in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione, nell’azienda o nella singola unità produttiva.
Può dunque accadere, come avvenuto nel caso scrutinato dalla Corte di Cassazione Penale con la sentenza n. 38914 del 25 settembre 2023, che il responsabile per la sicurezza dei lavoratori incorra in responsabilità penali per condotte omissive ed in particolare per non essersi adeguatamente attivato per consentire ai dipendenti di ricevere adeguata formazione in materia di sicurezza.
La sentenza ha dunque confermato la condanna del RLS per colpa specifica, unitamente a quella generica del datore di lavoro per non aver effettuato la valutazione dei rischi.
Cassazione Penale Sentenza n. 38914 del 25.09.2023