Inps: circolare sull’applicazione dell’esonero contributivo totale per le assunzioni degli under 36

L’INPS ha emesso la circolare n. 57 del 22 giugno 2023 per fornire indicazioni sull’applicazione dell’esonero contributivo totale per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato di soggetti di età inferiore ai 36 anni che non abbiano mai avuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro o con un altro.

La circolare riguarda gli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo di cui all’articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023). Questo beneficio si applica alle assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Inoltre, la circolare fornisce chiarimenti sull’analogo esonero previsto dall’articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021) per il secondo semestre del 2022. Si tiene conto della stretta continuità tra le due misure e della cessazione degli effetti del Temporary Framework legato all’emergenza da Covid-19 il 30 giugno 2022. A tal fine, l’INPS specifica che il recupero delle mensilità arretrate da luglio 2022 a dicembre 2022 può essere effettuato solo attraverso le denunce contributive di luglio, agosto, settembre e ottobre 2023.

La circolare ricorda che l’esonero può essere riconosciuto solo per la prima assunzione a tempo indeterminato di lavoratori che non abbiano mai avuto tale tipo di contratto con lo stesso datore di lavoro o con un altro. Tuttavia, se il lavoratore per cui è già stato parzialmente fruito l’esonero viene riassunto, per il nuovo rapporto sarà possibile beneficiare dell’agevolazione per i mesi residui spettanti, indipendentemente dalla precedente titolarità di un rapporto a tempo indeterminato e dall’età del lavoratore al momento della nuova assunzione.

Per i contratti di lavoro part-time a tempo indeterminato, gli esoneri sono concessi anche se il lavoratore è assunto da due diversi datori di lavoro, a condizione che la data di inizio di entrambi i rapporti sia la stessa.

Nel caso di cessione del contratto a tempo indeterminato secondo l’articolo 1406 del Codice Civile, con il passaggio del dipendente al cessionario, il beneficio già riconosciuto al datore di lavoro cedente può essere trasferito al subentrante per il periodo residuo non goduto, poiché si verifica solo una modifica soggettiva del rapporto già in corso che continua con il datore di lavoro cessionario. Analogamente, il trasferimento degli esoneri è possibile anche in caso di trasferimento di azienda secondo l’articolo 2112 del Codice Civile, in cui il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti ad esso correlati.

Se l’esonero viene revocato a causa del licenziamento del lavoratore entro i primi 9 mesi dall’assunzione, il periodo fruito che l’INPS deve recuperare deve comunque essere considerato nel calcolo del periodo residuo spettante al medesimo o ad un altro datore di lavoro.

Nel caso di cessazione anticipata e successiva riassunzione da parte dello stesso o di un altro datore di lavoro, il periodo residuo incentivato secondo l’articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), può essere riconosciuto solo se la riassunzione avviene entro il 31 dicembre 2023. Se il rapporto viene ripristinato successivamente a tale data, l’esonero originariamente previsto dalla Legge 205/2017, pari al 50% dei contributi nel limite massimo di 3.000 euro annui, verrà riconosciuto per il periodo residuo.

Per quanto riguarda gli aspetti generali, l’incentivo è destinato ai datori di lavoro privati, indipendentemente dalla loro qualifica di imprenditori, inclusi i datori di lavoro nel settore agricolo. Sono escluse dal beneficio le imprese operanti nel settore finanziario, nel settore domestico e quelle soggette a sanzioni adottate dall’Unione europea.

L’esonero contributivo corrisponde all’esenzione del versamento del 100% dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, con un limite massimo di 6.000 euro annui (500 euro mensili) per le assunzioni effettuate nel 2021-2022. Per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, il tetto massimo è aumentato a 8.000 euro annui (666,66 euro mensili).

Avvocato Ester Cattaneo