Inps: nuova circolare, Naspi anche in caso di dimissioni volontarie

L’Inps ha recentemente pubblicato la circolare n. 32 del 20 marzo 2023, che fornisce importanti chiarimenti sulla possibilità di ricevere l’indennità di disoccupazione Naspi anche in caso di dimissioni volontarie. In particolare, la novità riguarda i padri lavoratori dipendenti che richiedono la Naspi e si sono dimessi dopo aver usufruito del congedo di paternità fino al compimento di un anno di età del bambino. Questa circolare offre importanti informazioni su questa situazione specifica.

Il congedo di paternità obbligatorio è introdotto dall’articolo 27-bis del D.lgs n. 151 del 2001. Il padre lavoratore ha diritto a 10 giorni lavorativi di astensione obbligatoria dal lavoro, da usufruire entro i 5 mesi successivi alla data presunta del parto. In caso di parto plurimo, la durata del congedo aumenta a 20 giorni lavorativi. Il congedo è fruibile anche in caso di morte perinatale del figlio. Il congedo è compatibile con il congedo di paternità alternativo disciplinato dall’articolo 28 del medesimo decreto legislativo. La circolare n. 122 del 2022 fornisce informazioni attuative.

I diritti dei genitori lavoratori sono tutelati dagli articoli 54 e 55 del D.lgs n. 151 del 2001. L’articolo 54 stabilisce che le lavoratrici non possono essere licenziate dal momento dell’inizio della gravidanza fino al completamento del periodo di interdizione dal lavoro e fino al compimento di un anno di età del bambino. Il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore durante il congedo di paternità previsto dagli articoli 27-bis e 28. L’articolo 55 prevede che le lavoratrici che si dimettono durante il periodo di divieto di licenziamento hanno diritto alle indennità previste per il licenziamento e non devono rispettare il preavviso.

Il comma 2 dell’articolo in questione prevede, inoltre, che “la disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità”.

La tutela del divieto di licenziamento si estende al padre lavoratore sia per il congedo di paternità obbligatorio che per quello alternativo. Prima delle modifiche introdotte dal D.lgs n. 105 del 2022, la NASpI era accessibile al padre lavoratore solo in caso di fruizione del congedo di paternità alternativo, in presenza di specifiche situazioni gravi.

Il lavoratore padre ha diritto all’indennità di disoccupazione NASpI se ha fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o alternativo, in base agli articoli 27-bis e 28 del D.lgs n. 151 del 2001. Le modifiche apportate agli articoli 54 e 55 del Testo Unico hanno rafforzato le tutele per il lavoratore padre anche in caso di dimissioni durante il periodo di divieto di licenziamento e fino al compimento di un anno di età del bambino. Le domande di indennità respinte possono essere riesaminate su istanza di parte presso la Sede INPS competente.

Avvocato Ester Cattaneo