Inps: sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 726/1984
L’Inps ha recentemente pubblicato una circolare, la numero 40 del 5 aprile 2023, contenente importanti istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà. Queste riduzioni sono riservate alle aziende che sono state ammesse allo sgravio dei contributi previsto dall’articolo 6 del D.L. n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996, a valere sullo stanziamento relativo all’anno 2021.
In particolare, le aziende che intendono richiedere lo sgravio contributivo per i contratti di solidarietà dovranno presentare una domanda all’INPS, che sarà poi valutata e approvata in base ai criteri stabiliti dalla circolare. Per poter beneficiare di questa agevolazione, è necessario che la riduzione dell’orario di lavoro sia superiore al 20% e che l’azienda non sia esclusa da questa tipologia di contributi.
La circolare fornisce anche importanti chiarimenti in merito alla durata degli sgravi contributivi, alla compatibilità con altre tipologie di agevolazioni e alle modalità di verifica dell’ammissibilità della domanda. Si tratta di un’opportunità importante per le aziende che stanno affrontando difficoltà economiche e che hanno adottato i contratti di solidarietà come strumento di gestione del personale. Grazie a questi sgravi contributivi, infatti, sarà possibile alleggerire il carico fiscale e ottenere un sostegno concreto per la propria attività.
Nel 2021, le imprese che hanno stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del D.Lgs n. 148/2015 o che ne avevano uno in corso durante il secondo semestre dell’anno precedente sono destinate a beneficiare di una riduzione contributiva. Questa misura è stata introdotta per alleviare il peso fiscale sulle imprese che si trovano a fronteggiare una crisi economica. La riduzione contributiva può infatti aiutare le imprese a mantenere i dipendenti e ad evitare licenziamenti.
Questo sgravio viene riconosciuto per tutta la durata del contratto di solidarietà, che non può superare i 24 mesi nel quinquennio mobile e riguarda la contribuzione a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori che aderiscono alla riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20%. La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro. Questa misura è stata introdotta per sostenere le aziende in un momento di crisi economica, offrendo loro la possibilità di ridurre i costi del lavoro senza dover licenziare i dipendenti.
Avvocato Ester Cattaneo