Interessi moratori sui crediti di lavoro: rinvio alla Cassazione.
Il Tribunale di Parma, con ordinanza del 3 agosto 2023, ha operato rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, domando che si pronunzi sull’applicabilità ai crediti di lavoro degli interessi moratori, secondo l’articolo 1284, quarto comma, del Codice civile.
Sulla questione si sono registrati indirizzi giurisprudenziali contrastanti.
Secondo un primo e più tradizionale orientamento, dovrebbe escludersi l’applicabilità degli interessi moratori ai crediti di lavoro in virtù della disciplina speciale, prevista dall’articolo 429, comma terzo, del Codice di procedura civile, secondo cui il giudice che pronuncia condanna per crediti di lavoro deve sempre applicare, oltre agli interessi legali, anche la rivalutazione monetaria, così proteggendo il lavoratore dagli effetti pregiudizievoli del deprezzamento (Tribunale di Milano, 2989/2023; Tribunale di Lucca, 75/2023; Tribunale di Roma, 3577/2020).
Secondo, invece, un più recente orientamento, l’obiettivo di scoraggiare la resistenza dilatoria sussisterebbe anche in ambito lavoristico. Infatti l’articolo 429, comma terzo, del Codice di procedura civile, operando un rinvio all’integrale disciplina dell’articolo 1284 del Codice civile – quindi sia agli interessi legali (comma primo) che agli interessi moratori (comma quarto) – consentirebbe di applicare questi ultimi anche ai crediti di lavoro (Tribunale di Perugia, 53/2022; Tribunale di Venezia, 29/2023).