Jobs Act: reintegra se il giustificato motivo oggettivo del licenziamento è insussistente

È di pochi giorni fa un’ordinanza della Corte di Cassazione che riconosce, anche con il contratto a tutele crescenti, la reintegra del lavoratore licenziato se il motivo oggettivo alla base del licenziamento si rivela insussistente.

Sono gli effetti della pronuncia della Corte Costituzionale n. 128 del 16 luglio 2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione che disciplina il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo nel contratto a tutele crescenti (art. 3 del decreto legislativo n. 23 del 4 marzo 2015).

La disciplina, introdotta con i decreti attuativi del Jobs Act, prevedeva infatti la tutela reale solo nel caso di licenziamento per giusta causa in cui fosse accertata l’insussistenza del fatto addebitato al lavoratore.

Nessuna previsione analoga nell’ipotesi in cui invece ad essere insussistente fosse il motivo oggettivo alla base del licenziamento economico. In tal caso, il lavoratore poteva invocare solo una tutela di tipo risarcitorio.

Riportando l’auspicato equilibrio, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 3 nella parte in cui non prevede che si applichi la reintegra (attenuata) anche nelle ipotesi ove sia dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore.

La Corte di Cassazione così, sulla scorta della pronuncia della Corte, ha cassato la sentenza che aveva accordato solo la tutela indennitaria e rinviato alla Corte di merito.

Si trattava di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo non provato dal datore di lavoro.

La società infatti non era stata in grado di dimostrare l’effettività della “riorganizzazione aziendale finalizzata ad ottenere una maggiore efficienza ed economicità di gestione“. Spettava al datore di lavoro l’onere della prova, posto a suo carico
dall’art. 5 della legge n. 604 del 15 luglio 1966, con conseguente illegittimità del licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo.

Cassazione_Sezione_Lavoro_ordinanza_n._6221_09.03.2025