Le sentenze dello studio DLBG. Tribunale di Bergamo. Docente di religione e abuso dei contratti a termine

Da tempo ormai i Tribunali e le Corti di merito accolgono le domande di risarcimento del danno proposte dai docenti precari per il reiterato abuso dei contratti a termine, sulla scorta di un orientamento della Cassazione ormai consolidato.

Anche la Corte di Giustizia Europea si è occupata della questione su sollecitazione del Giudice nazionale, affermando importanti principi sul tema (il riferimento è alla sentenza Mascolo, della Corte di Giustizia, del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C‑22/13, da C‑61/13 a C‑63/13 e C‑418/13).

È però utile registrare, a favore dei docenti della provincia, l’orientamento del Tribunale di Bergamo e della Corte d’Appello di Brescia, soprattutto in ordine alla quantificazione del risarcimento e con riferimento agli incaricati dell’insegnamento della religione cattolica.

Lo studio, con la collaborazione del sindacato Fe.N.S.I.R. (federazione nuovi sindacati istruzione e ricerca)  che ha sede a Bergamo, in Via Carducci, 25, ha ottenuto una sentenza di accoglimento su ricorso di un docente di religione con incarichi annuali ripetuti dall’anno scolastico 2012-2013.

L’insegnante ha promosso ricorso dopo aver superato il limite dei 36 mesi lamentando l’abuso della contrattazione a termine da parte del MIM (Ministero dell’Istruzione e del Merito) e domandando di essere risarcito del danno subito.

Il MIM si è difeso valorizzando la natura peculiare dell’incarico dell’insegnante di religione, subordinato alla nomina, annuale, da parte dell’autorità ecclesiastica.

Il Tribunale di Bergamo, con la sentenza di seguito riportata, ha accolto la domanda, fornendo tuttavia alcune precisazioni sulla posizione particolare del docente di religione: “In sostanza, il docente di religione gode di uno stato giuridico pari a quello degli insegnanti delle materie curriculari, valendo il principio della parità di diritti e di doveri già fissato dalle intese e dal citato d.lgs. n. 297 del 1994 art. 309, ma ha mantenuto la specialità della categoria quanto ai titoli ed alle modalità per il reclutamento in ruolo o a termine. L’elemento connotativo di specialità riguardo all’accesso al rapporto di impiego a tempo determinato e indeterminato alle dipendenze del MIM per gli insegnanti di religione cattolica è costituito dal fatto che il titolo di idoneità all’insegnamento è riconosciuto dall’ordinario diocesano e si tratta di un titolo che ha effetto permanente salvo revoca. Tale elemento di specialità incide, in origine, sulla costituzione del rapporto non essendo ammissibile la stipulazione, da parte del MIM, di un contratto di lavoro a tempo determinato per l’insegnamento della religione cattolica con un soggetto che sia privo del titolo di idoneità riconosciuto dall’ordinario diocesano“.

Tuttavia, continua la sentenza, lo status particolare ed il presupposto del placet della Curia non hanno rilevanza rispetto alla reiterazione del contratto a termine: “Sul punto, si è espressa la Corte di Giustizia con sentenza 13 gennaio 2022, causa C-282/19. Il Giudice Europeo, in primo luogo, ha escluso che possa assumere rilevanza – ai fini della giustificazione della reiterazione indefinita dei contratti a termine – il requisito dell’idoneità
riconosciuta dall’ordinario diocesano, trattandosi di un presupposto necessario tanto ai docenti a tempo determinato quanto ai docenti di ruolo“.

Il rimedio esiste ed è l’obbligo, non adempiuto, di indire i concorsi per titoli esami, così da sopperire alla condizione di precarietà del docente di religione.

Ne consegue, per lo stesso, un pregiudizio: “Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, il danno eurounitario si verifica e consolida nel procrastinare lo status del docente precario che, a differenza del docente di ruolo, non può usufruire delle guarentigie della mobilità, della conservazione del posto in caso di malattia, di un periodo di ferie retribuite, senza, per contro, offrirgli le chances della stabilizzazione mediante concorso“.

Sul quantificazione del risarcimento, il Tribunale di Bergamo richiama integralmente l’orientamento della Corte d’Appello di Brescia: “si richiama la pronuncia n. 158/2024 pubbl. il 27/06/2024 della Corte d’Appello di Brescia: “Tale danno va risarcito ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D. Lgs. n.
165 del 2001 e può essere liquidato in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., riducendo però il parametro di riferimento generalmente utilizzato dalla giurisprudenza, oscillante tra 2,5 e 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, in considerazione della peculiare posizione degli insegnanti di religione a termine rispetto agli altri lavoratori precari della scuola, e ciò in ragione della loro equiparazione ai docenti a tempo indeterminato
nell’applicazione degli scatti di anzianità e della clausola del CCNL di rinnovo automatico dei contratti a termine. Che tale ultima circostanza sia sicuramente incidente sul quantum del danno è, del resto, desumibile da quanto previsto dal legislatore in tema di indennità risarcitoria, disponendo l’art. 28 comma 3 del D. Lgs. n. 81 del 2015 che “In presenza di contratti collettivi che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di
lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennità fissata dal comma 2 è ridotto alla metà.”.

sentenza_Tribunale_Bergamo_Lavoro_1243_25.11.2024