Le sentenze dello studio DLBG. Bergamo. Reddito di cittadinanza e requisiti.
È di oggi, 31 marzo 2025, la pubblicazione della sentenza del Tribunale di Bergamo che definendo una causa promossa dallo studio DLBG ha accolto il ricorso contro la revoca del reddito di cittadinanza per mancanza del requisito della residenza continuativa.
Il Reddito di cittadinanza era la misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale che i cittadini potevano richiedere dal 6 marzo 2019. È stato sostituito, con decorrenza dal 1 gennaio 2024, dall’Assegno di Inclusione.
Si tratta(va) di un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari associato ad un percorso di reinserimento lavorativo e di inclusione sociale, con l’obbligo per i beneficiari di sottoscrivere un Patto per il lavoro o un Patto per l’inclusione sociale.
L’INPS di Bergamo, dopo aver inizialmente riconosciuto il beneficio relativo alla domanda di Reddito di Cittadinanza (Rdc), lo ha revocato rietendo che mancasse il requisito della residenza in Italia per almeno 10 anni, come previsto dall’articolo 2, comma primo, lettera a), del Decreto Legge convertito n. 4 del 28 gennaio 2019.
Il Tribunale ha accolto la domanda, annullando il provvedimento di revoca dell’INPS.
Nel merito, la ricorrente ha dato atto di tale continuativa permanenza sul territorio nazionale tra le province di Brescia e Bergamo.
In ogni caso, come il Tribunale ha puntualmente osservato, con una recentissima pronuncia, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità del requisito di 10 anni per accedere al reddito di cittadinanza.
Il Giudice delle Leggi ha infatti affermato che “il periodo di residenza decennale istituisce una barriera temporale all’accesso al RdC che trascende
del tutto la ragionevole correlazione con le finalità di quest’ultimo” (Corte Costituzionale, sentenza n. 31 del 12 febbraio 2025).
Per quanto di interesse, l’incostituzionalità della norma si limita alla previsione del requisito di 10 anni “anziché” di quello di cinque anni, come per il
reddito di inclusione.
sentenza_n._28.03.2025_n._914_2024_r.g._Tribunale_di_Bergamo