Legittimo il licenziamento del lavoratore che rifiuta di presentarsi in azienda al termine della malattia (Cassazione, Ordinanza n. 22819 del 12 agosto 2021)

Per la Cassazione La sorveglianza sanitaria tramite visita medica non è condicio iuris per la ripresa del lavoro. Il d.lg. n. 81 del 2008, art. 41, comma 2, lett. e-ter) , come modificato dal d.lg. n. 106 del 2009 si limita a prevedere che la sorveglianza sanitaria sia effettuata dal medico competente (di cui al precedente art. 38 ), anche mediante visita sanitaria precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute protrattasi per più di sessanta giorni continuativi, visita finalizzata a verificare l’idoneità alle mansioni e che si tratta di controllo che la legge non configura come condicio iuris della ripresa dell’attività lavorativa e che, per di più, va attivato ad iniziativa datoriale e non del lavoratore.