Licenziamento del dirigente e diritto al dissenso (Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza n. 17689 del 31 maggio 2019)

In tema di licenziamento di dirigente, non integra di per sé la giustificatezza del licenziamento la condotta del dirigente avente la qualifica di “direttore generale” che, anche al fine di non incorrere in responsabilità verso la società per atti e comportamenti degli amministratori, eserciti, in maniera non pretestuosa, il diritto al dissenso nelle sedi proprie, di cui all’art. 2392 c.c., con modalità non diffamatorie o offensive, atteso che il legame fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro dirigenziale non può determinare alcuna automatica compressione del diritto di critica, di denuncia e di dissenso spettante al lavoratore, secondo le norme di diritto ed i principi costituzionali posti a presidio della libertà di manifestazione del pensiero. (Nella specie, la S.C., cassando la sentenza impugnata, ha escluso la giustificatezza del licenziamento del dirigente che, in sede di adunanza del consiglio di amministrazione, aveva mosso critiche al bilancio della società prospettando le fattispecie di reato potenzialmente configurabili).

Di seguito il link al testo della sentenza:

https://drive.google.com/file/d/1p8Y45PsXzkE3ZvRR_W42109FP0HdHWnG/view?usp=sharing