Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e repêchage (Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza n. 34049 del 18 novembre 2022)
La Cassazione (Sentenza n. 34049 del 18 novembre 2022) conferma che il fatto costitutivo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo è rappresentato non solo dai motivi organizzativi (più esattamente le ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del Lavoro ed al regolare funzionamento di essa) ma anche dal cosiddetto assolvimento dell’onere di repêchage, vale a dire dell’impossibilità per il datore di lavoro di ricollocare il lavoratore, anche in altre mansioni.
La sentenza è interessante anche perché ribadisce che, proprio con riferimento al repêchage, l’onere della prova ricade unicamente sul datore di lavoro, superando quell’orientamento che imponeva al lavoratore con un atteggiamento collaborativo, di allegare le posizioni residue esistenti in azienda.
Di seguito il file PDF della sentenza:
Cassazione Civile Sez. Lavoro Sentenza n. 34049 del 18.11.2022