Licenziata l’insegnante della scuola dell’infanzia che rifiuta di indossare la mascherina
Il Tribunale di Trento, nella persona del Giudice dott. Giorgio Flaim, con sentenza dell’8 luglio 2021, ha ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare comminato ad un’insegnante della scuola dell’infanzia che, nello svolgere il proprio lavoro, si è rifiutata di indossare la mascherina protettiva, anche nonostante uno specifico ordine di servizio.
Il Tribunale di Trento ha ricordato in particolare che “il datore di lavoro è chiamato a rispondere non solo per l’omessa adozione delle misure di prevenzione dei rischi presenti nel luogo di lavoro, ma anche quando manca di vigilare che di tali misure i lavoratori abbiano fatto effettivamente uso (ex multis Cass. 9.6.2017, n. 14468; Cass.4.2.2016, n. 2209; Cass. 13.10.2015, n. 20533;) e che “quanto al profilo soggettivo, non può non essere biasimata la condotta della ricorrente, la quale ha anteposto all’interesse generale (oltre che a quelli di utenti e colleghi) proprie convinzioni personali che non trovano fondamento (contrariamente alle prescrizioni che impongono l’utilizzo della mascherina sui luoghi di lavoro, specialmente se chiusi) in conoscenze riconosciute dalla comunità scientifica perché sottoposte a severe verifiche.
Di seguito il link per il testo integrale della sentenza
https://drive.google.com/file/d/1i4g5Ncsu6g9O95ahDHqHv5C2QWj4IBct/view?usp=sharing