Natura mista dell’indennità sostitutiva di ferie e permessi (Cassazione n. 1450/2025 del 21 gennaio 2025)

Con la recente la Corte di Cassazione ha ribadito, confermando molteplici precedenti pronunce, che l’indennità sostitutiva delle ferie ha natura mista, in parte retributiva, in quanto “rappresenta il corrispettivo dell’attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe, invece, dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali”, ed in parte risarcitoria “in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene al cui soddisfacimento l’istituto delle ferie è destinato”.

Ne consegue quindi che l’indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti deve essere esclusa dai  “trattamenti retributivi” per i quali vige la responsabilità solidale del committente con l’appaltatore ex art. 29, comma 2 D.Lgs. n. 276 del 2003, non avendo la stessa natura strettamente retributiva ma mista. La Corte evidenzia però che “Diversamente, deve ragionarsi, con riguardo al tenore testuale dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163 del 2006 (nella versione precedente le modifiche del 2016), che fa riferimento, in senso più estensivo, alla responsabilità in solido dell’affidatario e dei suoi aventi causa” che non potrà quindi che comprendere anche l’indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti.

Cassazione_sezione_Lavoro_sentenza_21.01.2025_n._1450