Nullità del licenziamento ritorsivo (Corte di Cassazione, Sentenza n. 28399 del 29 settembre 2022)

La Cassazione si pronuncia sulla nullità del licenziamento ritorsivo, soffermandosi sull’onere della prova a carico del datore di lavoro.

Nel caso esaminato, in particolare, è stata riformata la sentenza di secondo grado che, nell’insieme degli elementi addotti dal lavoratore a dimostrazione della natura ritorsiva del licenziamento, non ha considerato l’insussistenza del motivo oggettivo posto a base del licenziamento. Se dunque il datore di lavoro non assolve alla prova della esistenza del motivo oggettivo (vale a dire i motivi organizzativi e l’assolvimento dell’onere di repêchage) tale mancata dimostrazione va inserita nell’alveo degli indici che provano, al contrario, la natura ritorsiva del recesso.

Di seguito il testo della sentenza n. 28399 del 29 settembre 2022:

Cassazione Sezione Lavoro n. 28399 del 29.09.2022