Nullo il licenziamento per troppe assenze prima del superamento del comporto: la sentenza della Cassazione

Una recente sentenza della Cassazione, numero 11174 del 27 aprile 2023, ha stabilito che il licenziamento di un dipendente a causa delle sue assenze per malattia o infortunio, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto stabilito dalla contrattazione collettiva, è considerato nullo. Tale decisione si basa sulla violazione dell’art. 2110, comma 2, c.c., una norma imperativa che prevale sulle regole dei licenziamenti individuali.

La Corte ha concluso che lo scarso rendimento e i problemi aziendali causati dalle assenze per malattia non possono asseverare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo prima del superamento del periodo massimo di comporto. Questa sentenza rappresenta una tutela per i lavoratori, consentendo loro di avere un congruo periodo per curarsi senza perdere il posto di lavoro.

La Corte d’Appello ha accolto la domanda del dipendente che ha impugnato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ritenendo che le assenze del dipendente fossero dovute interamente a malattia e che nel periodo considerato non fosse stato superato il periodo massimo di comporto previsto.

Nella sentenza, la Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello e ha rilevato che quando il licenziamento è correlato alla malattia del lavoratore, le regole dell’articolo 2110 del codice civile prevalgono sulla disciplina dei licenziamenti individuali. Queste regole impediscono al datore di lavoro di recedere dal contratto fino a quando non sia stato superato il limite di tollerabilità delle assenze (noto come comporto).

Secondo la Corte, ciò serve a bilanciare gli interessi contrastanti tra il datore di lavoro, che desidera mantenere solo i dipendenti produttivi, e il lavoratore, che ha bisogno di un periodo adeguato per curarsi senza perdere i mezzi di sostentamento. La sentenza afferma che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo a causa del rendimento insufficiente o dei disagi aziendali causati dalle assenze per malattia del lavoratore non può essere legittimo prima del superamento del periodo massimo di comporto. Di conseguenza, la Cassazione ha respinto il ricorso presentato dalla società e ha confermato la nullità del licenziamento.

Avvocato Ester Cattaneo