Nuova normativa sul contratto di lavoro a termine
Nuova normativa sul contratto di lavoro a termine: i cambiamenti introdotti dall’art. 24 del DL 4 maggio 2023 n. 48 hanno modificato le disposizioni dell’art. 19 del d.lgs. n. 81/2015. Fino ad ora, i contratti a termine potevano durare fino a 24 mesi, a condizione che sussistessero esigenze temporanee o di sostituzione del personale. Tuttavia, a partire dal 4 maggio 2023, la durata massima dei contratti a termine è stata ridotta a 12 mesi, eliminando la possibilità di superare tale limite.
Dal 5 maggio 2023, con l’entrata in vigore del decreto legge n. 48/2023, sono state apportate modifiche alla durata dei contratti di lavoro a termine. Ora è possibile stipulare contratti con una durata superiore a 12 mesi, ma non oltre i 24 mesi, in determinate circostanze. In primo luogo, nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stabiliti dalle associazioni sindacali più rappresentative. In assenza di disposizioni specifiche in tali contratti collettivi, l’individuazione delle situazioni che giustificano termini superiori a 12 mesi e non oltre i 24 mesi sarà regolamentata dai contratti collettivi applicati all’interno delle singole aziende. Inoltre, le parti di un contratto individuale di lavoro potranno concordare termini superiori a 12 mesi, ma fino al 30 aprile 2024 e solo per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva. Questo richiama la formulazione precedentemente adottata dal d.lgs. n. 368/2001.
La nuova normativa introdotta dal decreto legge n. 48/2023 mira a prevenire controversie legali, consentendo alle parti di individuare autonomamente le “esigenze” che giustificano i contratti a termine. Sebbene non sia esplicitamente menzionato nel testo legislativo, le prime interpretazioni suggeriscono che ci si riferisca ai contratti individuali di lavoro. Inoltre, il decreto legge stabilisce che i contratti di lavoro a termine con una durata superiore a 12 mesi, fino a un massimo di 24 mesi, possono essere applicati anche per la sostituzione di altri lavoratori. Il decreto n. 48/2023 modifica anche la lettera b-bis dell’art. 19 del decreto legislativo sui contratti di lavoro, abrogando il comma 1.1., che precedentemente affidava ai contratti collettivi il compito di regolare i rapporti di lavoro a tempo determinato, un’opzione che era scaduta il 30 settembre 2022.
Il nuovo decreto mantiene alcune disposizioni della normativa precedente, tra cui la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato senza giustificarne le ragioni per una durata massima di 12 mesi e la possibilità di accertare la presenza di ragioni tecniche, organizzative e produttive che richiedono contratti con durata superiore a 24 mesi, fino a un massimo di 36 mesi, presso le sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (contratto in deroga assistita). Vengono confermati anche i limiti numerici dei lavoratori a termine in proporzione al personale a tempo indeterminato e le esenzioni a tali limiti per nuove attività, attività stagionali, sostituzioni di lavoratori assenti e lavoratori over 50. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a pagare addizionali in caso di rinnovi del contratto a termine.
Avvocato Ester Cattaneo