Permessi ex L. 104/92 e licenziamento
La datrice di lavoro licenziava il ricorrente per assenza ingiustificata in quanto lo stesso, a detta della società, non aveva comunicato anticipatamente la fruizione dei permessi ex L. 104/92.
Con ordinanza n. 5611/2025 la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza con la quale la Corte d’Appello di Brescia annullava l’impugnato licenziamento e condannava la società appellata alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione.
In particolare, per quello che qui rileva, la Suprema Corte confermava il ragionamento svolto dalla Corte d’Appello laddove la stessa aveva ritenuto che “il fatto contestato, non sussiste, posto che il lavoratore non si è reso responsabile di un’assenza ingiustificata, ma, tutt’al più, di una condotta diversa ossia, della violazione di un dovere di comunicazione essenzialmente fondato sul dovere di correttezza” e ha pertanto ritenuto “che nella fattispecie doveva ritenersi che l’equiparazione tra la mancata comunicazione dell’assenza alla mancanza di cause di giustificazione dell’assenza stessa (già sostenuta dal primo giudice: cfr. pag. 11 della sentenza) non fosse consentita, sia perché non prevista dalle parti del rapporto individuale di lavoro e sia perché la legge e il contratto collettivo non disciplinano modalità e tempistica della comunicazione, la cui doverosità era ricavabile solo dai doveri generali di correttezza e fedeltà”.
Corte di Cassazione ordinanza n. 5611_2025