Prescrizione dei crediti: come funziona
Il dirigente ha la tutela della prescrizione quinquennale dei propri crediti, decorrente dal momento in cui ha cessato il rapporto di lavoro. Ai sensi dell’articolo 2948 del Codice Civile, in caso di riconoscimento di somme periodicamente e continuativamente dovute, come la retribuzione, la prescrizione è di cinque anni. Di conseguenza, se il lavoratore non esercita il proprio diritto entro i cinque anni, perderà la possibilità di agire nei confronti del datore di lavoro per ottenere il pagamento del dovuto.
La giurisprudenza ha stabilito, in materia di disciplina dei licenziamenti, che per i lavoratori la cui stabilità del posto di lavoro non è garantita dalla normativa vigente, la prescrizione decorre dal momento in cui il rapporto di lavoro cessa. Questo è particolarmente importante nel caso dei dirigenti, i quali non godono di alcuna garanzia di stabilità lavorativa ed esclusivamente di una tutela risarcitoria nel caso in cui vengano licenziati senza una giusta causa.
Pertanto, è importante tenere presente che parti variabili della retribuzione legata al conseguimento di obiettivi andranno ad incidere sul Trattamento di Fine Rapporto al momento in cui il rapporto di lavoro terminerà, come previsto dall’articolo 24 del CCNL. Questo è un importante elemento da considerare, in quanto può influire in modo significativo sull’ammontare del Tfr che verrà erogato al dirigente.
Se il bonus o l’emolumento variabile non viene pagato in costanza di rapporto di lavoro, il dirigente non perde il diritto di ricevere il saldo e di conteggiare l’incidenza nel Tfr al termine del rapporto di lavoro. Inoltre, la parte variabile della retribuzione sarà anche considerata per calcolare l’indennità sostitutiva per il mancato preavviso e la tredicesima mensilità, una voce retributiva non disciplinata dal CCNL ma spesso corrisposta al dirigente anche se l’incidenza è relativa a mensilità già maturate.
Inoltre, l’articolo 10 del CCNL include alcune indennità come quella prevista per il rimborso delle spese non documentabili per ogni periodo di trasferta superiore alle 12 ore. Se adeguatamente documentata dal dirigente, può essere richiesta al momento della cessazione del rapporto di lavoro, anche se relativa a periodi più datati, oltre i cinque anni di prescrizione.
Alla cessazione del rapporto di lavoro, anche in assenza di termini di prescrizione, il dipendente ha diritto a un’indennità di trasferimento secondo quanto previsto dall’articolo 14 del CCNL. Quest’indennità prevede un’unica somma a titolo di risarcimento ed è pari a tre mensilità e mezzo di retribuzione per il dirigente con carichi familiari, e due mensilità e mezzo per i dirigenti privi di carichi familiari.
È importante che i dirigenti siano consapevoli che hanno tutto il diritto di far valere i propri diritti in merito a eventuali protezioni assicurative stabilite dalle leggi in vigore. La legge garantisce loro la possibilità di tutelare i propri diritti anche anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto, si raccomanda vivamente di conservare tutti i documenti relativi al rapporto di lavoro, comprese le buste paga e le trasferte, in modo che possano avere una prova valida in caso di contenzioso. Inoltre, è rilevante sottolineare come la giurisprudenza abbia adottato delle strategie di protezione dei lavoratori con una posizione apicale, i quali devono essere messi al riparo da eventuali reazioni da parte del datore di lavoro nel caso in cui facciano valere esplicitamente i loro diritti.
Per quanto concerne i lavoratori dipendenti, invece, nel settembre 2022 la Corte di Cassazione ha preso una decisione significativa riguardo al termine di prescrizione per i crediti dei lavoratori in aziende con oltre 15 dipendenti. In particolare, la corte ha stabilito che dopo la legge n. 92/2012 (nota come “Riforma Fornero”), la prescrizione non ha più luogo durante il rapporto di lavoro. Ciò ha chiarito un contrasto giurisprudenziale precedentemente presente su questo tema.
Alcuni lavoratori di una società con requisiti dimensionali di cui all’articolo 18 del Statuto dei Lavoratori hanno chiesto al giudice del lavoro di confermare il loro diritto a ricevere pagamenti aggiuntivi per il lavoro notturno svolto oltre il limite di prescrizione di cinque anni. Il Tribunale di Brescia ha respinto le richieste dei lavoratori, sostenendo che il rapporto di lavoro è tutelato dalla stabilità reale e che il termine di prescrizione decorre in presenza di un rapporto di lavoro. La Corte d’Appello di Brescia ha confermato la decisione del tribunale. Tuttavia, la Corte Suprema di Cassazione ha accolto il ricorso dei lavoratori, stabilendo che la stabilità del rapporto di lavoro non esiste a causa delle modifiche apportate dalla Riforma Fornero e dal Jobs Act alla disciplina dei licenziamenti. Pertanto, il termine di prescrizione decorre dalla fine del rapporto di lavoro per tutti i diritti non prescritti al momento dell’entrata in vigore della legge n. 92/2012.
Avvocato Ester Cattaneo