Reato di somministrazione fraudolenta di manodopera, sentenza della Cassazione
La Cassazione penale, con la sentenza n. 18530 del 04.05.2023, ha stabilito che il reato di somministrazione fraudolenta di manodopera può essere attribuito al legale rappresentante di una società committente quando il contratto di appalto nasconde una somministrazione di lavoro senza i requisiti necessari, al fine di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo.
Nel caso in questione, la legale rappresentante della società è stata condannata per aver stipulato un contratto di appalto non autentico, che in realtà nascondeva un accordo di somministrazione di lavoro senza i requisiti necessari, al fine di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo.
La sentenza della Cassazione conferma che si configura il reato di somministrazione irregolare quando un appalto si traduce semplicemente nella messa a disposizione di dipendenti formalmente assunti dall’appaltatore.
Nel caso in esame, la somministrazione irregolare ha comportato una lesione concreta dei diritti dei lavoratori, poiché i dipendenti erano sotto-inquadrati, le denunce contributive inviate all’INPS riportavano importi inferiori a quelli indicati nel libro unico del lavoro e non erano state elaborate le buste paga per il trattamento di fine rapporto al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Secondo la Cassazione, il reato previsto dall’articolo 38 bis del Decreto Legislativo 81/2015 si applica in casi come questi, al fine di tutelare il lavoratore in termini di condizioni di lavoro e di occupazione.
Pertanto, la Suprema Corte ha respinto il ricorso presentato dalla legale rappresentante della società, confermando il giudizio di responsabilità nei suoi confronti per il reato contestatole.
Avvocato Ester Cattaneo