Jobs act: reintegra in caso di fatto sussistente ma che non costituisce illecito disciplinare

In regime di Jobs Act, spetta la reintegra nel caso di licenziamento fondato su un comportamento effettivamente tenuto ma privo di rilevanza disciplinare?

Al fine di comprendere la portata del principio, occorre partire dal dato letterale dell’art. 3 del Decreto Legislativo n. 23 del 4 marzo 2015 (licenziamento per giustificato motivo e giusta causa).

Per il secondo comma dell’art. 3, “esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro“.

Oltre alla reintegra al lavoratore è dovuta un’indennità risarcitoria non dal licenziamento sino all’effettivo ripristino del rapporto di lavoro, fino ad un massimo di 12 mensilità.

Da tali importi  va detratto l’aliunde perceptum e percipiendium.

Per la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata e formatasi in relazione all’analoga previsione del novellato art. 18 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970, all’insussistenza del fatto è equiparabile, a tutti gli effetti, l’ipotesi del fatto, pur sussistente nella sua materialità, sia privo di quella connotazione di illiceità, offensività o antigiuridicità tale e necessaria da renderne apprezzabile la rilevanza disciplinare.

La Corte di Cassazione ha chiarito che anche nel cosiddetto contratto a tutele crescenti (Jobs Act), al lavoratore spetta la reintegra nel posto di lavoro.

Per la sentenza la condotta “pur esistente nella sua materialità, non presenta profili di illiceità, atteso che, come è emerso dall’istruttoria, non è dimostrato che la lavoratrice si sia rivolta alla cliente… con modalità ingiustificatamente scortesi e gratuitamente offensive […] Dunque i giudici d’appello hanno fatto corretta applicazione dei principi di diritto affermati da questa Corte in relazione alla novella apportata dalla L. n. 92 del 2012 alla L. n. 300 del 1970, articolo 18 applicabili tout court anche al Decreto Legislativo n. 23 del 2015, articolo 3, comma 2“.

Cassazione Civile – Sezione Lavoro – Ordinanza n. 30469 del 2.11.2023