Retrodatazione degli effetti del licenziamento per giusta causa (Cassazione Sezione Lavoro n. 4655 del 21.02.2025)
L’ormai risalente Legge n. 92 del 28 giugno 2012 prevede, all’art. 1 comma 41, che “Il licenziamento intimato all’esito del procedimento disciplinare di cui all’articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, oppure all’esito del procedimento di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal comma 40 del presente articolo, produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato“.
Nella sua concreta applicazione la previsione non ha mai dato adito a particolari controversie o questioni da dirimere, sia che si trattasse del procedimento disciplinare sia della particolare procedura prevista per i licenziamenti per motivo oggettivo (rapporti di lavoro sorti ante marzo 2015 e per datori di lavoro con più di 15 dipendenti).
Recentemente tuttavia la Cassazione si è espressa in ordine alla retroattività del licenziamento nei casi in cui il procedimento disciplinare sia stato radicato prima che entrasse in vigore la Legge n. 92 del 28 giugno 2012 (18 luglio 2012), esprimendo la seguente massima: “La disposizione dell’art. 1, comma 4, L. n. 92/2012, secondo cui il licenziamento intimato all’esito del procedimento disciplinare regolato dall’art. 7 Stat. Lav. produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato, non si applica quando la contestazione che dà avvio al procedimento sia pervenuta al lavoratore prima della data di entrata in vigore della citata legge, anche se il provvedimento disciplinare sia stato comunicato successivamente a tale data“.
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